domenica 28 luglio 2013
La Ta.R.S.U
Il tutto in un contesto di palesi violazioni della normativa comunitaria sui rifiuti, come tra l’altro attesta la normativa nazionale sulla promozione delle energie prodotte da fonti rinnovabili (il cd. “affaire” cip6).
In questa sede si analizzeranno, brevemente, la disciplina e l’utilizzo degli strumenti finanziari (TARSU e TIA) in materia, la spinosa tematica del finanziamento delle energie rinnovabili, nonché le esperienze virtuose che hanno risolto il problema della gestione dei rifiuti con strumenti alternativi al circuito discariche-inceneritori.
L’azione comunitaria in materia di rifiuti, s’ispira in particolare ai principi di prevenzione, del “chi inquina paga” e di precauzione, ponendosi inoltre tre obiettivi fondamentali: prevenire la creazione di rifiuti migliorando la concezione dei prodotti, ridurre l’inquinamento provocato dall’incenerimento dei rifiuti, promuovere il riciclaggio e la riutilizzazione dei rifiuti. (1)
In ambito internazionale la Comunità è parte della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (Convenzione di Basilea del 1994). Tale Convenzione si propone di ridurre il traffico dei rifiuti ed istituisce un sistema di controllo delle esportazioni e delle importazioni, stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi. Tra l’altro la Comunità ha ratificato un emendamento della Convenzione che vieta l’esportazione dei rifiuti pericolosi dai Paesi dell’OCSE, dell’UE e del Liechtenstein verso i Paesi non membri dell’OCSE. (2) Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nell’ordinamento interno, il D.Lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente), prevede che l’attività di recupero e di smaltimento degli stessi, non debba costituire un pericolo per la salute umana, non debba essere fonte di rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, non debba causare inconvenienti per immissioni di odori o di rumori, non debba causare danni al paesaggio, salvaguardando in particolar modo quelle zone di particolare pregio ambientale, tutelate dall’ordinamento. Principi informatori dell’intera materia sono quelli di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilità, cooperazione dei vari enti coinvolti, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
La tematica dello smaltimento dei rifiuti ha spesso trovato una grossa eco sui media locali e nazionali. Specialmente in alcune realtà meridionali si è assistito ad una cronicizzazione dell’emergenza, con il ricorso a gestioni straordinarie, ingenti sprechi e l’opposizione delle popolazioni locali ad impianti come discariche ed inceneritori.
La Legge n. 366 del 1941 è la prima a considerare la natura di tributo del quantum dovuto a fronte del servizio di raccolta dei rifiuti. La normativa viene poi rivista con il D.P.R. n. 915 del 1982 il quale introduce la tassabilità delle aree scoperte. Ulteriori modifiche si hanno con la Legge n. 144 del 1989 che sancisce l’obbligo di coprire le spese del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti con i proventi della riscossione della stessa tassa.
Oggi la TARSU è regolata dal D.Lgs. n. 507 del 1993.
Presupposto d’applicazione della tassa non è la fruizione del servizio e, quindi, l’effettiva produzione di rifiuti ma la potenzialità a produrli, provocata dall’occupazione di locali o aree scoperte situate nel territorio comunale. (3)
Vi è dunque la presunzione di produzione di rifiuti a causa della detenzione, occupazione o il possesso dei locali o delle aree scoperte tranne naturalmente casi determinati da rendere noti all’Amministrazione comunale in fase di prima denuncia o variazione dal contribuente(4).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che il presupposto della tassa è la detenzione dei locali o delle aree e non dell’attività che vi si svolge.
L’attività, insieme alla superficie è soltanto un parametro a cui commisurare la tassa. Dunque, solo i locali oggettivamente inutilizzabili ne sono esclusi; si tratta di quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato d’abbandono. Il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti prevede la classificazione delle categorie dei locali e delle aree che hanno caratteristiche tali da essere considerate omogeneamente tassabili, le tariffe ridotte per casi determinati, nonché le fattispecie agevolate e le relative modalità di trattazione. Sono soggetti passivi della TARSU unicamente coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte soggette alla tassa e comunque, sono solidalmente obbligati i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune gli stessi locali. Esiste, infatti, il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.(5) Escluse dalla tassazione sono le aree comuni del condominio(6), tuttavia l’obbligazione grava su tutti coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento è invece il soggetto che gestisce i servizi comuni per tutti i locali di uso comune e per quelli utilizzati in via esclusiva da singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi soggetti persistono comunque gli obblighi o i diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. E’ ovvio che i locali destinati ad essere utilizzati come solai e cantine (attesa l’incapacità di produrre rifiuti, stante il mancato collegamento della vita del contribuente con l’uso degli stessi locali) non sono soggetti alla TARSU, a meno di specifiche e diverse situazioni che il Comune ha comunque l’onere di dimostrare. (7)
Generalmente l’ufficio tributi del Comune predispone appositi modelli per la denuncia dei locali ai fini TARSU.
La denuncia di occupazione va presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, è unica per tutti gli immobili o le aree occupate o detenute da uno stesso soggetto nel Comune(8) ed è inoltre valida anche per gli anni successivi (a condizione che i presupposti di tassabilità rimangano invariati). Nell’eventualità in cui tali condizioni varino, il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia nelle medesime forme di quella iniziale. Si considera valida la denuncia di occupazione effettuata direttamente dal soggetto passivo, senza l’utilizzo dei modelli appositi, sempre che siano indicati dati essenziali quali: gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare, i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale o partita Iva per le persone giuridiche, l’ubicazione, la superficie e l’uso dei locali e delle aree, le eventuali richieste di esclusione dalla tassazione secondo le disposizioni del regolamento, la data d’inizio dell’occupazione o detenzione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati (o dal rappresentante legale in caso di persone giuridiche). Il Comune deve rilasciare opportuna ricevuta di avvenuta presentazione (nel caso si utilizzi il mezzo postale, farà fede la data indicata sul timbro postale per il giorno di avvenuta presentazione).
La TARSU può essere ridotta sulla base dei dati contenuti nella denuncia del contribuente (iniziale, di variazione o integrativa), tuttavia l’effetto della riduzione avrà inizio nell’anno successivo alla denuncia.
Sono possibili attenuazioni tariffarie non superiori ad un terzo nei casi di: uso stagionale, limitato e discontinuo di alloggi, (comprovato nei modi previsti dalla legge e dal regolamento ai fini del riconoscimento dell’attenuazione, e riscontrato dal Comune) compresi gli alloggi a disposizione di cittadini all’estero; abitazione con unico occupante o tenuta a disposizione per uso stagionale, per uso limitato e discontinuo; soggetto passivo che risieda o abbia dimora per più di sei mesi all’anno fuori dal territorio nazionale e quindi si trova ad utilizzare l’abitazione in modo stagionale, limitato o discontinuo; locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo, muniti di licenze ed autorizzazioni per l’esercizio di attività.
La riduzione non deve essere superiore al 30% per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale. (9)
Nel caso della cessazione dei presupposti della riduzione, il soggetto passivo deve farne denuncia entro il 20 gennaio; altrimenti il Comune provvede al recupero del tributo a partire dall’anno successivo alla denuncia che ha dato luogo alla riduzione, ed in più saranno applicate le sanzioni per omessa denuncia.
I Comuni possono, inoltre prevedere agevolazioni per le attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese d’impianti o interventi tecnici che comportano un’accertata minore produzione di rifiuti o che agevolino lo smaltimento o il recupero degli stessi. (10)
Sono disciplinate diverse cause obiettive che giustificano una riduzione della TARSU.
Le condizioni sostanziali e formali previste dalla legge per l’ottenimento di tariffe particolari sono subordinate alla dimostrazione da parte del contribuente di produrre rifiuti al di sotto della media ordinaria (fornendo quindi la prova contraria alla presunzione dell’Ente locale). Le agevolazioni generali sono suscettibili di una cosiddetta “personalizzazione” nell’ambito dell’autonomia regolamentare concessa agli Enti locali.
Vi è poi la facoltà dei Comuni di introdurre altre categorie di agevolazioni, oltre a quelle esaminate(11), sotto forma di riduzioni della tassa o, in alcuni casi, di esenzioni.
In realtà in tal caso possono sussistere dei limiti soprattutto di carattere finanziario.
Infatti, la riduzione e, in casi eccezionali, l’esenzione dovranno essere applicate in modo strettamente riduttivo, non solo perché inerenti al costo del servizio reso, ma anche perché, per motivi socio–economici, è necessario evitare ogni tipo di discrezionalità volta ad agevolare categorie di contribuenti che non rientrano in condizioni di particolare necessità a discapito di tutte quelle condizioni di disagio economico o d’interesse collettivo–ambientale.
Esclusi dalla TARSU sono: i locali e le aree che per loro natura ed uso non possono produrre rifiuti, oppure in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, le parti comuni dei condomini, salvo che siano utilizzate da un soggetto in via esclusiva, le superfici che producono, in base a lavorazioni industriali, rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori a proprie spese(12), le aree scoperte pertinenti o accessorie alle civili abitazioni diverse dalle aree verdi, (13) i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole, espressamente menzionati mediante una delibera comunale.
I casi d’esonero o esclusione dalla TARSU per la sussistenza di alcune condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l’assetto delle superfici, sono: luoghi stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la rimozione dei rifiuti, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche, sempre che, secondo la comune esperienza, non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, alloggi non allacciati a servizi a rete oppure superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
Le ipotesi di esclusione sono da evidenziare nella denuncia con l’onere della prova a carico del contribuente. Resta ferma la possibilità di produrre le prove anche successivamente alla denuncia ed il diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto indebitamente versato.
Si è posto il problema della tassabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai “servizi di rete” elettrica ed idrica.
La Corte di Cassazione, ha confermato che il presupposto dell’occupazione o detenzione, di locali in uso esclusivo o riservato ha carattere di presunzione della potenzialità o attitudine di produzione di rifiuti, e la normativa sancisce disposizioni che consentono di escludere con certezza, in determinate situazioni, la previgente presunzione assoluta di produzione di rifiuti, e quindi esclude l’operatività di tale presunzione con riferimento ai casi in cui si verifica un’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata. (14)
La legge esclude dall’imposizione le superfici e le aree dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. (15)
E’ pacifico che negli stessi locali o aree non si debba escludere la semplice presunzione della formazione di rifiuti urbani, unitamente a quelli speciali. Quindi l’espressione “di regola” significa “non esclusivamente”; infatti, se la formazione “di regola” di rifiuti speciali è accertata, l’esenzione della tassa sussiste nonostante il formarsi presuntivo sulla stessa area anche di rifiuti urbani.
Vige dunque l’intassabilità delle superfici dove si producono “di regola” rifiuti speciali, tranne il caso di dichiarata assimilazione di questi ai rifiuti urbani.
Una diversa scelta del legislatore avrebbe determinato una duplicazione di oneri, poiché chi produce rifiuti speciali è tenuto a provvedere allo smaltimento a propria cura e spese, e quindi è escluso dal tributo per le aree dove tali rifiuti si producono. (16)
NOTE:
(1) Cfr. F. Caroleo Grimaldi- A. Maio, “La nozione di rifiuto fra normativa comunitaria e normativa Interna” in Dir. Giuris. Agraria e Ambiente ,2004,4,2, pag. 217 e ss.
(2) Cfr. P. Gonnelli, “La normativa comunitaria sui rifiuti”,Cedam, 1996, pag. 123 e ss.
(3) Non ogni superficie privata può essere indiscriminatamente sottoposta al tributo, giacché ciò equivarrebbe alla surrettizia trasformazione della tassa in imposta (cfr. Trib. Napoli, 25 marzo 1994).
(4) Cfr G. Troise, “La denuncia e l’accertamento nella TARSU”, in Azienditalia. Finanza e Tributi, 2000, pag. 1363.
(5) Art. 63 del D.Lgs. n. 507/93.
(6) Secondo la definizione dell’art. 117 Cod. Civ.
(7) Sul punto vedi A. Spazi, “Locali ed aree non tassabili ai fini TARSU”, in Azienditalia. Finanza e Tributi, 1999, pag. 961.
(8) Si veda l’art. 70 del D.Lgs. N. 507/93.
(9) Si rinvia a L. Lovecchio, “Le riduzioni nella tassa smaltimento rifiuti”,in Trib. Loc. e Reg. 1996, pagg. 74 e ss.
(10) Cfr. L. Lovecchio, “Le riduzioni nella tassa smaltimento rifiuti”, in Trib. Loc. e Reg., 1996, pag. 76 e ss.
(11) art. 67 del D.Lgs. 507/93.
(12) Sul punto si veda A. D’Amora, “Sulla applicazione della TARSU sui rifiuti speciali e sulla natura del tributo”, in Dir. e prat. trib., 2000, II, pag. 96.
(13) Cfr R. Baggio, “Riduzioni, esclusioni ed agevolazioni nel contesto della nuova tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”, in Fin. Loc., 1995, pag. 202. Per quanto riguarda l’esclusione delle aree accessorie si veda anche V. Antelmi, “In tema di tassazione delle aree scoperte ai fini TARSU e riparto della giurisdizione tra giudice tributario e amministrativo” in Gt. Riv. Giur. Trib., 2000, pag. 75 ed anche V. Antelmi, “Applicabilità della TARSU ai locali accessori”, in G.T. Riv.Giur. Trib., 2000, pag. 1026 e dello stesso autore “TARSU e imponibilità dei locali accessori dell’ abitazione principale”, in G.T. Riv. Giur. Trib., 1999, pag. 629.
(14) Per un’analisi approfondita delle agevolazioni e delle riduzioni, si rinvia ad A. Spazi, “Le agevolazioni e le riduzioni in materia di TARSU e di tariffa rifiuti”, in Azienditalia. Finanza e tributi, 1999, pag. 1185.
(15) Art. 62 co. 3 del D.Lgs. 507/93.
(16) Cfr. Ielo G. “Fisco in pratica. Le agevolazioni nei tributi locali”, IPSOA, pagg. 13-36.
Fonte: http://www.innovazionediritto.unina.it/archivionumeri/0806s/michel.html
DIRITTI E UTILIZZO RISERVATI
GRAZIE
Una fiammella accesa per tutte le persone che soffrono al mondo
Unioni Civili
STOP ALLE VIOLENZE IN SIRIA
Tutta la verità sul sequestro del rimorchiatore Buccaneer
A tutti quei bravi ragazzi morti per l'Italia
Nel mondo ogni giorno vengono compiute carneficine immani in cui le vittime sono inermi civili
sono solidale con gli immigrati clandestini
...a quei bravi ragazzi, figli dell'America di oggi, morti in guerra!
DARFUR:NON C'E' PIU' TEMPO DA PERDERE!
FAI LORO DEL BENE... AIUTA I RIFUGIATI E I PROFUGHI DEL DARFUR FACENDO UNA DONAZIONE ALL'AGENZIA ONU PER I RIFUGIATI UNHCR CHIAMA LO 0680212304 PER SAPERE COME FARE....
RICORDATI BASTANO 31 EURO PER ACQUISTARE 8 COPERTE, 51 EURO PER UNA TENDA E 200 EURO PER DARE ASSISTENZA MEDICA A 25 FAMIGLIE...
Un bambino del Darfur
Il governo sudanese di Khartoum da parte sua ha bombardato senza sosta i civili, e ha reso sempre più difficili le operazioni di soccorso delle organizzazioni umanitarie nei confronti delle genti del Darfur, fino al punto di far scappare via la maggior parte delle Ong operanti nella regione sudanese e liberarsi così di scomodi testimoni di quanto accadeva in quei luoghi. La stessa tattica è stata seguita prima con i peacekeepers dell'Ua e poi con quelli dell'Onu...
Tutto il mondo è a conoscenza di quanto accade in quella remota regione sudanese e lancia denunce. Da un lato Washington parla di genocidio, dall’altro l'Onu parla di catastrofe umanitaria e di pulizia etnica.
Il tutto però resta nella totale impunità!
Intanto, dal Febbraio 2003 anno in cui è iniziata la ribellione della popolazione di etnia africana del Darfur, circa 6 milioni in maggioranza musulmana e in parte animista, contro il governo sudanese, musulmano ma integralista e soprattutto di etnia araba e bianca, è scoppiato il conflitto che ha causato finora circa 300mila morti e due milioni e mezzo di profughi. Una protesta nata per lo stato di totale abbandono e sfruttamento in cui la popolazione nera era tenuta. La repressione del governo centrale è stata spietata, soprattutto facendo uso dei Janjaweed, i diavoli a cavallo, che sono milizie nomadi di etnia araba che hanno compiuto tutti gli orrori possibili e inimmaginabili contro le genti del Darfur di etnia nera, per lo più contadini e pastori.
Il pianto di un innocente a Gaza
Nella Striscia di Gaza siamo ormai quasi alla terza settimana di bombardamenti e inesorabilmente, come non potrebbe essere diversamente con tutta la tecnologia militare del 21° secolo che gli israeliani stanno usando, il numero dei morti tra i civili continuato ad aumentare, mentre l'esercito israeliano bombarda le loro case si moltiplicano tra i palestinesi le scene di disperazione e di dolore causati dagli effetti devastanti della guerra che certamente non sono cambiati nel tempo anzi al contrario.
Giugno 2009: La rivoluzione di velluto in Iran
Il 12 giugno 2010 è caduto il primo anniversario delle contestate elezioni iraniane. Elezioni che decretarono la riconferma a presidente dell’Iran di Mahmud Ahmadinejad. Il Paese ha vissuto le prime ora di questa giornata con una calma carica di tensione che poi, è scoppiata nel pomeriggio intorno alle 16, le 13.30 italiane con i primi scontri tra manifestanti e forze di sicurezza nei pressi dell’Università Sharif di Teheran. Era impensabile che l’opposizione iraniana del movimento riformista dell’Onda Verde si facesse scappare questa occasione per proclamare il proprio dissenso al regime degli Ayatollah. I luoghi delle sanguinose proteste post elettorali di un anno fa si sono quindi di nuovo riempiti di manifestanti. Questo, nonostante l’appello dei leader dell’opposizione, Moussavi e Karroubi, a evitare di scendere in piazza e nonostante che le forze di sicurezza avessero preso posizione in vari punti strategici del centro di Teheran per prevenire manifestazioni. Nonostante le proteste e le accuse di brogli elettorali il contestato presidente Ahmadinejad ha potuto proseguire nel suo mandato, quasi certamente usurpato, grazie all’appoggio dell’ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema. La lotta continuerà. Viva la Persia! Viva il movimento riformista!
i 44 presidenti degli Usa
The President United States of America
E' morta Miriam Makeba
Notes
Italia. Violenza sessuale è allarme sociale
Dopo i recenti casi di stupri, a Roma, Bologna e Milano non si riesce quasi più a tenere il conto degli episodio di violenza sessuale che, dall'inizio dell'anno, si stanno susseguendo in Italia ad opera principalmente di stranieri. Un orribile reato che si verifica nelle grandi città metropolitane come nei piccoli centri urbani. Emergono dati da brividi dalle informazioni fornite dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Como Giuseppe Anzani e dal Procuratore capo Alessandro Maria Lodolini. Ogni 4 giorni in Procura a Como arriva una denuncia per violenza sessuale. I fascicoli aperti tra luglio 2007 e giugno 2008 sono stati 89, tra violenze sessuali e pedofilia. Ma è solo la punta di un iceberg in quanto, il reato, per la quasi totalità è sommerso perché prevale ancora la paura e la vergogna a denunciare la violenza subita. Fino ad oggi la violenza che subivano le donne era soprattutto domestica, ma gli episodi di violenza che hanno visto protagoniste, loro malgrado, delle donne avvenuti negli ultimi giorni, per le strade, propongono una nuova emergenza. Un autorevole testimonianza è portata da Telefono Rosa che da anni conosce il fenomeno ed assiste le vittime. “Ciò che sta avvenendo dall'inizio dell'anno, precisa il presidente Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, mi preoccupa. Non so se è solo l'effetto di maggiori denunce ma, dal nostro osservatorio, non era mai stato rilevata una cosa simile”. Gli avvenimenti degli ultimi giorni non fanno altro che conferma un'allarmante costante: in testa alla classifica degli autori di stupri ci sono gli stranieri. Il triste primato vede fra i primi i romeni, seguiti da marocchini e albanesi che sembra abbiano dato il via ad una esecrabile escalation di violenza contro le donne. Assodato che nella stragrande maggioranza dei casi questi episodi sono commessi da stranieri, spesso clandestini, ora si deve dare a tutto questo uno stop. Certezza della pena, custodia cautelare in carcere per chi è accusato di violenza sessuale ed esclusione di attenuanti per chi delinque sotto effetto di alcool e droghe. Tutto ovviamente tenendo conto di due elementi fondamentali: abbattere l'allarme sociale provocato da questo tipo di reati e tutelare la dignità della vittima, che va assicurata anche nel percorso dibattimentale.
Per raggiungere un risultato anzitutto è importante l'introduzione nel ddl sicurezza dell'obbligo del carcere per chi stupra. Forse il decreto 'anti-stupro' sarà pronto per venerdì esso dovrebbe contenere, come annunciato, importanti novità: gli accusati di stupro non potranno beneficiare della libertà condizionale, ci sarà un avvocato a spese dello Stato per le vittime di violenza sessuale, arriveranno nuovi presidi di polizia con relativi stanziamenti, saranno anticipate le norme contenute nel ddl anti-molestie che la Camera ha già approvato. Tra le altre cose, ci dovrebbero essere anche aggravanti se a commettere violenza sono familiari, partner o tutori; un pesante aggravio di pena se la vittima è sotto i 14 anni; uguale trattamento, invece, se la vittima è maggiorenne o appena sotto i 18; ergastolo sicuro, se allo stupro segue la morte della vittima. Mano pesante anche per i complici: nessuna possibilità di godere dei domiciliari neppure per i favoreggiatori.
***
La scuola pubblica in Italia con la 'Riforma Gelmini'
Le cifre presentate nel decreto fanno venire i brividi: i tagli previsti dal decreto legge 112, poi convertito nella legge 133/08, e gli ulteriori provvedimenti contenuti nel decreto 137 porteranno, a livello nazionale, ad una riduzione di circa 100mila posti tra il personale docente e di 43mila posti tra quello Ata (ausiliari, tecnici e amministrativi).
Per molti, anche per i non addetti ai lavori, l'effetto provocato dalla legge che in pratica azzererà in poco tempo le faticose conquiste di anni e anni, non solo in termini di posti di lavoro, ma anche di mission- educativa e di didattica, rende il momento dei più cupi e tristi degli ultimi anni. Ai tagli vanno poi sommati, le conseguenze che scaturiranno dalla reintroduzione del maestro unico nelle scuole elementari.
L'Europa chiede più scuola, più sapere e l'Italia che fa?
Il contrario!
Rientrodurre il maestro unico è compiere, di sicuro, un passo indietro di almeno mezzo secolo. Se non addirittura si ritorna al tempo del libro cuore, senza offesa per quel libro mio compagno di tanti pomeriggi.
Perchè tutto questo? Bella domanda!
Molto probabilmente si tenta di mascherare con questa supposta riforma quello che è il vero scopo del provvedimento: incassare o meglio risparmiare in poco meno di 4-5 anni 8miliardi di euro. Questa è la cifra stimata, che dovrebbe restare nelle casse dello stato.
Un risparmio quindi certo ottenuto tagliando centinaia di migliaia di posti di lavoro ma al contempo che produrrà anche un effetto negativo: quello di un drastico ridimensionamento del servizio scolastico pubblico in favore forse di quello privato. Inoltre un'altra diretta conseguenza della L.133/08 sarà la chiusura di decine e decine di plessi scolastici.
Molte scuole, soprattutto nei piccoli centri urbani, non ci saranno più. A scomparire sarà anche un altro degli elementi cardine dell'istruzione primaria italiana: il tempo pieno. Bisogna fare attenzione, chi sostiene che il tempo pieno non sarà toccato dalla riforma o che addirittura aumenterà mente sapendo di farlo.
Rifletteteci un poco e capirete perchè!
Se prima, per ogni 2 classi, c'erano 3 insegnanti d'ora in poi sarà uno per classe, a seguire e istruire dai 20 ai 30 alunni e che svolgerà il suo orario lavorativo settimanale esclusivamente di mattina. Pertanto al pomeriggio non potrà esserci altro che un sorta di dopo-scuola, trasformando il tempo pieno di fatto in un parcheggio pomeridiano per i bambini, che nulla ha da condividere con l'offerta didattica di cui fino ad ieri, prima della 'riforma Gelmini', gli alunni potevano usufruire con il tempo pieno.
...
ARRIVERA' PER NATALE UNA 'SOCIAL CARD' AD OLTRE 1MLN DI ITALIANI 'POVERI'
In questo caso tra il poco e il nulla ci sono così poche differenze che è difficile distinguerli.
La 'social card, almeno per il momento, sembra più l’ennesimo spot varato dal governo che piuttosto un provvedimento serio in grado di aiutare per davvero i più bisognosi.
Nessuno però si è ricordato di dire che ogni spesa effettuata con la 'social card' in automatico sarà data una commissione alla Mastercard che è la società che ha emmesso ed è la proprietà della card.
Bhe! Almeno qualcuno di certo ci guadagnerà da questa iniziativa...
Appare strano che un'iniziativa così benefica abbia comunque dei costi accessori...stranezze tutte italiane!
***
Parole....di Abraham Lincoln
Non si può arrivare alla prosperità
scoraggiando l'impresa.
Non si può rafforzare il debole
indebolendo il più forte.
Non si può aiutare chi è piccolo
abbattendo chi è grande.
Non si può aiutare il povero
distruggendo il ricco.
Non si possono aumentare le paghe
rovinando i datori di lavoro.
Non si può progredire serenamente
spendendo più del guadagno.
Non si può promuovere la fratellanza umana
predicando l'odio di classe.
Non si può instaurare la sicurezza sociale
adoperando denaro imprestato.
Non si può formare carattere e coraggioto
gliendo iniziativa e sicurezza.
Non si può aiutare continuamente
la gente facendo in sua vece quello che potrebbe
e dovrebbe fare da sola.
Nessun commento:
Posta un commento